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Pignoramento del diritto di abitazione

Ammin Novembre 29, 2024 0 Comments

Scopriamo in questo articolo come funziona il pignoramento del diritto di abitazione e se è un buon strumento per allontanare i creditori, sempre affamati.

Parliamo oggi del diritto di abitazione, se fosse possibile pignorarlo oppure ipotecarlo, in quanto un diritto di tutti i cittadini italiani per legge.

Parliamo spesso di pignoramenti immobiliari, essendo in nostro campo operativo, ma davvero i creditori possono pignorare una casa unico bene immobile dove una famiglia può risiedere?

Vediamo se i creditori possono comunque avvalersi di tale bene immobile oppure no, oltre che osservare quali sono i casi specifici e come funzionano.

È una soluzione al pignoramento il diritto di abitazione?

Uno degli strumenti al quale il creditore può ricorrere per recuperare il proprio credito è il pignoramento immobiliare, vale a dire il mezzo di espropriazione forzata che consente di aggredire un immobile di proprietà del debitore.

Tra i metodi a cui più frequentemente si fa ricorso al fine di evitare che la propria casa venga venduta all’asta, ci sono il trasferimento dell’immobile con un atto di vendita o con una donazione.

Tuttavia, optare per questi strumenti può rivelarsi rischioso, poiché il creditore potrebbe esercitare un’azione revocatoria allo scopo di ottenere l’inefficacia dell’atto nei suoi confronti.

Una delle alternative potrebbe essere quella di ricorrere alla costituzione di un diritto di usufrutto sulla casa, ossia poter utilizzare un immobile di proprietà altrui. Ma anche questo strumento non mette al riparo da possibili tentativi di recupero da parte del creditore.

Infatti, l’usufrutto è un diritto pignorabile e quindi soggetto all’espropriazione forzata allo stesso modo del diritto di proprietà, oltre ad essere soggetto anch’esso a possibili azioni revocatorie.

Cos’è la pignorabilità del diritto di abitazione?

Come dice Wikipedia: “Il diritto reale di abitazione è un diritto reale di godimento su bene altrui. È disciplinato, insieme al diritto reale di uso, dagli articoli 1021 e seguenti del codice civile italiano.

Il diritto reale di abitazione è più circoscritto del diritto di uso: ha per oggetto una casa e consiste nel diritto di abitarla solo per i bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia.

Il codice non consente di cedere il diritto ad altri o di dare in locazione la casa gravata da questo diritto.

Il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza coniugale spetta anche, in caso di morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite e, essendo considerato un legato “ex lege”, si acquisisce immediatamente al momento dell’apertura della successione ereditaria.

legge n. 54 dell’8 febbraio 2006

Di diversa natura è l’assegnazione della casa coniugale, a seguito di separazione dei coniugi, al coniuge affidatario della prole minore o (dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 54 dell’8 febbraio 2006) in caso di affido condiviso, al coniuge con cui la prole minore stabilisce la propria residenza.

Tale fattispecie, infatti, integra in capo all’assegnatario un diritto di natura personale, in quanto disposta solo nell’interesse della prole, e non un diritto reale di abitazione (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 6192/2007).”

Quindi il diritto di abitazione, cioè quel diritto reale di godimento su cosa altrui con cui il titolare si riserva il diritto di abitare una casa per soddisfarei i bisogni abitativi suoi e della sua famiglia. A differenza dell’usufrutto, il diritto di abitazione non può infatti essere pignorato, né ipotecato.

Ciò significa che ove tale diritto venga trascritto nei registri immobiliari prima del pignoramento, lo stesso è opponibile al creditore pignorante. Pertanto, quest’ultimo resta libero di pignorare la nuda proprietà della casa, che può essere venduta all’asta, ma in tal caso l’immobile continuerà ad essere gravato dal diritto di abitazione.

La vera Soluzione al Pignoramento

Nonostante sembri una buona soluzione per mantenere il godimento della casa e non vederla finire all’asta, è necessario tenere a mente che il diritto di abitazione potrebbe essere impugnato da parte del creditore.

Infatti, esattamente come la vendita, la donazione e la costituzione di un diritto di usufrutto, anche la costituzione del diritto di abitazione è soggetta a potenziale azione revocatoria.

Il creditore entro 5 anni dalla stipulazione dell’atto, può ottenere la revoca dell’atto costitutivo dell’abitazione, nel caso riesca a dimostrare che il trasferimento della nuda proprietà e la costituzione del diritto di abitazione siano stati finalizzati a sottrarre l’immobile ai tentativi di recupero del credito.

In caso di accoglimento dell’azione, si verificherebbe l’inefficacia dell’atto nei confronti del creditore.

Quindi qual è la vera soluzione al Pignoramento Immobiliare?

È quella di cercare di mediare con i creditori, i quali come ben descritto, non si arrenderanno così facilmente a non ricevere la somma che gli spetta. Ma come mediare con i creditori?

Ci penseremo noi se ti affiderai alle nostre capacità nel campo pignoramenti immobiliari.

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